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estratto dal sito Amate L'architettura   novembre 2009

L’art. 7 del  DDL sostituisce l’art. 6 del  Testo Unico dell’edilizia n.380 del 6/06/2001, l’argomento è l’attività edilizia libera, in pratica si liberalizzano gli interventi di manutenzione straordinaria. Per intenderci, d’ora in poi, il proprietario di un appartamento può eseguire lavori interni di qualsiasi tipo senza rivolgersi ad un tecnico e senza fare alcuna comunicazione all’Amministrazione. La cosa che più sorprende è che il comma b stabilisce che gli interventi sono liberi sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, mi sembra che non faccia una piega, dato che tutti i proprietari di immobili sono laureati in scienza delle costruzioni e quindi sanno benissimo se l’intervento riguarda le parti strutturali dell’edificio.

Ricordo che il “grande” prof. Michetti diceva: “ci sono edifici nel centro storico di Roma che stanno in piedi grazie alla carta da parati”, mi sembra evidente che le problematiche di ogni edificio siano complesse e non sempre è così facile stabilire la pericolosità di un qualsiasi intervento, anche lo spostamento di un tramezzo. Il crollo di via Jacobini a Roma qualcosa dovrebbe averci insegnato, da li è nato il fascicolo del fabbricato che aveva un importanza fondamentale soprattutto nel conoscere e monitorare qualsiasi intervento di modifica di un edificio, si sa la fine che ha fatto l’istituzione del fascicolo, ora si vuole andare oltre liberalizzare senza alcun controllo da parte di un Amministrazione eliminando la figura del progettista e direttore dei lavori.

Credo che tutto ciò sia di una gravità inaudita, e badate bene qui non si tratta di una difesa corporativa della nostra categoria, ma di un problema di sicurezza di noi tutti.

Il ministro Brunetta dove abita ? se per caso abitasse in un palazzo dove l’inquilino del piano di sotto facesse dei lavori di manutenzione straordinaria eliminando una parte strutturale,  sarebbe contento il ministro di precipitare nel vuoto ?

Chiediamo alla politica di essere seri, ma si può essere seri scrivendo una legge in cui si dice che: ” l’attività edilizia è libera salvo più restrittive disposizioni previste dalla disiplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di  quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche“. Ma chi può stabilire se tutti i requisiti di cui sopra sono rispettati se non il professionista e allora perché bisogna comunicare il nome dell’impresa e non quella del tecnico ?

Proviamo a farci rispondere dal Ministro, per queste ragioni abbiamo scritto a Brunetta come del resto ha già fatto l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, (vedi link),

a proposito ma in tutto ciò cosa fa il Consiglio Nazionale degli Architetti ? forse dorme ?

Pertanto invitiamo tutti a scrivere al Ministro Brunetta, facciamo sentire la nostra voce:  r.brunetta@governo.it

 

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